Contributo a fondo perduto per imprese e partite Iva: richieste fino al 28 maggio

09/04/2021

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.


Il contributo è destinato ad imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza "Covid-19".
I requisiti richiesti sono 2:

1) aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
2) aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione.
Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta nel caso di tale scelta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Per approfondire clicca Quì.

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